Con questo articolo si conclude il percorso di approfondimento dedicato alla tutela patrimoniale e al passaggio di beni. Dopo aver analizzato i temi della successione e della donazione, oggi approfondiremo il trust, uno strumento sempre più rilevante nella pianificazione e protezione del patrimonio. Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone, soprattutto nel Regno Unito e negli ordinamenti di common law*, nasce con lo scopo di proteggere, da possibili aggressioni esterne, il proprio patrimonio, la propria azienda o l’eredità (per es. in caso di debiti, i creditori non possono rifarsi sui beni all’interno del trust, purché non sia stato creato nel momento in cui sono sorti i debiti).
Il trust è composto da più figure ognuna con una mansione diversa, nello specifico: un soggetto, definito disponente o settlor decide di separare alcuni beni dal proprio patrimonio affidandoli a un altro soggetto chiamato gestore o trustee perché li gestisca per uno scopo preciso o a favore di qualcuno altro definito beneficiario.
Ricapitolando, i soggetti principali che compongono un Trust sono:
- Disponente/Settlor: chi crea il trust e conferisce i beni
- Trustee: chi riceve e gestisce i beni secondo le regole stabilite
- Beneficiario: chi riceverà il vantaggio economico del trust
- Guardiano/Protector: chi controlla che il trustee lavori correttamente (figura non sempre presente)
In Italia il trust non è direttamente disciplinato dal nostro sistema normativo, ma il 1° luglio del 1989, l’Italia ha firmato la Convenzione dell’Aja sul Trust, entrata poi in vigore nel 1992, con la quale riconosce la validità dei trust costituiti all’estero o di quelli interni che scelgono una legge straniera, purché rispettino le norme italiane.
Mi spiego meglio: quando si istituisce un trust bisogna scegliere quale legge straniera lo disciplinerà. Questo perché in Italia non esiste una normativa organica che regoli in modo completo il funzionamento del trust. È necessario individuare un ordinamento straniero che contenga regole precise su:
- poteri del trustee
- gestione dei beni
- diritti dei beneficiari
- durata del trust
- responsabilità
- modifiche del trust
- modalità di amministrazione
Per esempio, un cittadino italiano potrebbe creare un trust su immobili situati a Milano scegliendo che quel trust sia regolato dalla legge di Jersey* oppure dalla legge inglese. I beni restano in Italia, le persone coinvolte sono italiane e anche la fiscalità rimane italiana, ma il funzionamento del trust segue le regole previste da quell’ordinamento straniero.
Tra le leggi più utilizzate in Italia per i trust troviamo quelle di: Jersey, Guernsey, San Marino, Malta, Regno Unito. Ogni ordinamento presenta caratteristiche differenti. Alcune leggi sono considerate più flessibili, altre più dettagliate, altre ancora particolarmente adatte alla gestione familiare o alla protezione patrimoniale.
La scelta viene normalmente effettuata da professionisti specializzati, come avvocati, commercialisti o notai esperti in trust, sulla base degli obiettivi specifici della persona che lo istituisce.
In definitiva, il trust può essere visto come un contenitore giuridico all’interno del quale vengono inseriti beni o diritti che dovranno essere amministrati secondo regole precise e per finalità specifiche. È uno strumento molto potente, ma anche molto delicato, che richiede una corretta pianificazione giuridica e fiscale per essere utilizzato in modo efficace e sicuro.
COSTI
In Italia i costi per creare un TRUST variano in base alla complessità dell’operazione e alle figure coinvolte, generalmente i professionisti coinvolti sono:
- Avvocato o consulente specializza in trust: ha il compito di strutturare la parte giuridica, come dicevamo prima, di scegliere la miglior legge da adottare, eventuali clausole, beneficiari e la durata, sì perché un trust non è per sempre, la durata può essere espressa in tempo e varia in base alla legge scelta, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 100, fino ai 125 se si sceglie la legge di Inghilterra; oppure in base ad un evento (es. il raggiungimento della maggiore età di un figlio).
Costi
trust semplice: 2.000€ – 5.000€
trust più articolati o con patrimoni importanti: anche 8.000€ – 15.000€+ - Notaio: fondamentale quando all’interno del Trust vengono conferiti immobili, in questo caso non sarà indicato un prezzo di vendita ma si considera il valore catastale per il calcolo delle imposte (registro, catastale e ipotecaria). Se gli immobili vengono destinati a figli o nipoti lo Stato più richiedere il calcolo dell’imposta sulla successione o donazione (a seconda dei casi, in quanto il trasferimento viene considerato come un passaggio di patrimonio.)
Costi
Onorario notarile variabile in base al numero degli immobili e numero di atti - Commercialista o fiscalista: analizza gli aspetti fiscali del trust, gestisce le dichiarazioni annuali, monitora eventuali redditi da locazione, verifica imposte future
Costi
apertura e impostazione fiscale: ca 1.000€ – 3.000€
gestione annuale: ca 1.000€ – 5.000€ annui - Trustee: è il soggetto più importante, colui che amministra ufficialmente i beni e può essere, una persona fidata, un professionista o una trust company*.
Costi
Se professionale, compenso annuo fisso: 2.000€ – 10.000€+ oppure percentuale sul patrimonio amministrato, se il trustee è una persona fisica vicina alla famiglia, il costo può essere molto ridotto o nullo.
PERCHE’ FARE UN TRUST
Il trust non è uno strumento “solo per ricchi”, anche se nella pratica viene spesso utilizzato da chi ha patrimoni importanti perché i costi e la struttura devono avere senso rispetto al valore gestito.
La domanda giusta non è tanto “quanto hai”, ma “che problema vuoi risolvere”
Diciamo che un Trust si crea per:
- Protezione del patrimonio: serve a separare i beni personali da quelli a rischio, es. immobili personali, attività imprenditoriale. Il trust crea una barriera giuridica tra i due mondi
- Pianificazione ereditaria: evitare divisioni conflittuali e stabilire regole chiare su chi riceve cosa
- Gestione di patrimoni “complessi”: Molti immobili, quote societarie, asset in più paesi, il trust diventa un contenitore unico di gestione
- Separazione tra proprietà e gestione: Chi crea il trust decide di delegare la gestione al trustee
Il trust è uno strumento di organizzazione e protezione del patrimonio non di ricchezza, costa crearlo e costa gestirlo, ha senso solo se il beneficio supera i costi.
Common law*: (sistema giuridico non codificato in cui le leggi nascono principalmente dalle decisioni dei giudici)
Legge di Jersey*: (La Trusts (Jersey) Law 1984, aggiornata con l’ottavo emendamento in vigore dal 20 marzo 2026 (Trusts (Jersey) Amendment Law 2026), è la normativa di riferimento più utilizzata in Italia per l’istituzione di trust, nota per la sua flessibilità e tutela patrimoniale. Essa permette al disponente (settlor) di riservarsi ampi poteri gestionali senza invalidare il trust.
Trust Company*: società specializzata che agisce come Trustee, ovvero il soggetto a cui vengono affidati e intestati beni (immobili, aziende, denaro) per gestirli nell’interesse di terzi o per scopi specifici.