Il Decreto Salva Casa è finalmente diventato legge, segnando un importante passo avanti per la sanatoria edilizia del 2024. Con 106 voti favorevoli, 68 contrari e un astenuto, il Senato ha dato il via libera definitivo al testo già approvato dalla Camera.
Nonostante i numerosi tentativi dell’opposizione di bloccare l’esame del decreto, presentando una raffica di emendamenti in Commissione e sollevando una questione pregiudiziale in Aula, le misure contenute nel decreto sono ora pronte per entrare in vigore.
Le novità introdotte dalla sanatoria edilizia 2024
Il Decreto Salva Casa, diventato legge, introduce una serie di misure volte a semplificare le procedure di sanatoria edilizia, rendendo più agevole la regolarizzazione degli immobili e favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente. Ma analizziamo nel dettaglio le principali disposizioni.
Procedura di sanatoria
Secondo la nuova legge, sia i privati che le Amministrazioni possono richiedere il permesso di costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) in sanatoria. La domanda deve essere accompagnata da una relazione tecnica che attesti la conformità degli interventi alle normative urbanistiche vigenti al momento della domanda e alle norme edilizie vigenti al momento della realizzazione.
Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, i privati devono pagare una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione. Per la Scia in sanatoria, invece, la sanzione è equivalente al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, con importi che variano tra i 1.032 e i 10.328 euro. In caso di inerzia del Comune, sarà applicato il principio del silenzio assenso.
Maggiore tempo per rimuovere gli abusi edilizi
Un’altra novità importante riguarda l’estensione del tempo a disposizione per rimuovere gli abusi edilizi per i quali il Comune ha negato la sanatoria. Il periodo passa da 90 a 240 giorni in presenza di comprovate esigenze di salute o situazioni di grave disagio socio-economico.
Abolizione della doppia conformità
La legge elimina la doppia conformità per la sanatoria delle difformità parziali e delle variazioni essenziali. Sarà sufficiente che le opere risultino conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla normativa edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Tolleranze costruttive ed esecutive
La legge introduce anche nuove tolleranze costruttive ed esecutive per alcune opere realizzate entro il 24 maggio 2024. Queste tolleranze variano in base alla superficie utile delle unità immobiliari:
- 2% per le unità con superficie superiore ai 500 mq
- 3% per le unità con superficie tra i 300 e i 500 mq
- 4% per le unità con superficie tra i 100 e i 300 mq
- 5% per le unità con superficie inferiore ai 100 mq
- 6% per le unità con superficie inferiore ai 60 mq
Saranno inoltre considerate tolleranze esecutive una serie di irregolarità minori, come il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali e le irregolarità geometriche di minima entità.
Stato legittimo dell’immobile
Per ottenere lo stato legittimo dell’immobile sarà sufficiente fare riferimento alternativamente al titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) dell’immobile o a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Non sarà necessario considerare eventuali difformità presenti sulle parti comuni dell’edificio.
Cambi di destinazione d’uso e recupero dei sottotetti
I cambi di destinazione d’uso saranno sempre ammessi, sia all’interno della stessa categoria funzionale sia tra diverse categorie (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale), in tutte le zone urbane (A, B e C). I cambi di destinazione d’uso dei primi piani fuori terra e dei piani seminterrati saranno consentiti se previsti dalle norme regionali. Se per il cambio di destinazione d’uso sono necessari lavori rientranti nell’edilizia libera, il cambio d’uso sarà considerato senza opere.
Il recupero dei sottotetti sarà sempre consentito, anche se l’intervento non rispetta le distanze minime tra gli edifici e dai confini. Tuttavia, dovranno essere rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, l’altezza massima dell’edificio prevista dal titolo che ne ha previsto la costruzione e la forma, superficie e area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali.
Nuovi requisiti di abitabilità
I requisiti di abitabilità degli immobili diventano meno stringenti. Saranno considerati abitabili i locali con un’altezza minima interna di 2,40 metri e i monolocali con una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona e di 28 metri quadrati per due persone.
Precisazioni sull’edilizia libera
Infine, la legge precisa che rientrano nell’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituite da tende, tende da sole, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, addossate o annesse agli immobili. Anche le Vepa installate su logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati saranno considerate interventi di edilizia libera se i porticati non sono gravati da diritti di uso pubblico e non sono collocati nei fronti esterni dell’edificio prospiciente le aree pubbliche.
In conclusione, nonostante le critiche e i tentativi di bloccare il provvedimento, il Decreto sembra rappresentare un passo avanti significativo verso una gestione più efficace e pragmatica del settore edilizio, rispondendo concretamente alle esigenze di cittadini e amministrazioni locali, offrendo soluzioni più flessibili per affrontare le irregolarità edilizie.